Associazione per lo Sviluppo
degli Studi di Banca e Borsa
Sede in Milano – Costituita il 25/7/1973 in atti Notaio Liguori N. 11845/1009
STATUTO
della
“ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E BORSA”
Edizione gennaio 2019
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
Articolo 1
È costituita una Associazione, senza scopo di lucro, denominata Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Milano.
Articolo 3
L’Associazione ha lo scopo di sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline bancarie e finanziarie, di promuovere il dibattito sul ruolo e sulla regolamentazione degli intermediari e dei mercati e di contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle aziende associate.
Per il perseguimento di tali finalità essa si avvale della collaborazione con le strutture dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato di Coordinamento i cui membri sono nominati pariteticamente dalla Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Associazione.
TITOLO II – ASSOCIATI
Articolo 4
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci ordinari:
- le autorità di vigilanza;
- le banche così definite dalla vigente Legislazione;
- le assicurazioni;
- gli altri intermediari finanziari (fondi, SGR, ecc.);
- le Associazioni di Categoria e gli Istituti Centrali di settore;
- i mercati regolamentati e le piattaforme;
- le società di servizi finanziari;
- enti, Organismi e Società che perseguono finalità compatibili a quelle dell’Associazione.
La qualifica di socio ordinario è conferita dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall’Assemblea.
Possono inoltre essere ammessi in una specifica categoria denominata “Amici dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa” Privati e liberi professionisti interessati allo scopo sociale dell’Associazione. Le modalità di ammissione e di partecipazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.
Articolo 5
Gli Associati sono obbligati ad apportare all’Associazione quanto è necessario per la realizzazione delle attività programmate dal Consiglio e dal Comitato di Direzione. L’apporto di ogni Associato è costituito da:
- una quota associativa annuale, in via anticipata, il cui ammontare è fissato anno per anno dall’Assemblea;
- una eventuale quota straordinaria deliberata di volta in volta dall’Assemblea.
Articolo 6
La qualità di Associato viene meno in caso di:
- recesso, da darsi con sei mesi di preavviso prima della fine dell’esercizio sociale; esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di:
- mancata corresponsione della quota associativa annuale o della quota straordinaria prevista dall’art. 5;
- mancata osservanza dello Statuto o delle decisioni prese dagli Organi deliberanti dell’Associazione;
- altri motivi che possono ledere il buon nome ed il prestigio dell’Associazione.
TITOLO III – PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative e da altri contributi dei soci o di enti pubblici e privati;
- dai proventi eventualmente derivanti dalle attività dell’Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le operazioni relative al servizio di cassa saranno affidate ad un Istituto di Credito al quale l’Associazione trasmetterà gli ordini di riscossione e di pagamento. La gestione di detto servizio di cassa sarà regolata da apposita convenzione.
Articolo 8
L’esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ogni anno.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio d’Amministrazione, il Comitato di Direzione e il Collegio Sindacale.
Tutte le cariche sono gratuite.
La permanenza delle cariche da parte dei rappresentanti degli Associati è subordinata al mantenimento del potere rappresentativo.
Articolo 10
A titolo onorifico, su proposta unanime del Consiglio d’Amministrazione sono invitati a far parte del Comitato d’Onore dell’Associazione quelle personalità del mondo bancario, finanziario, scientifico ed accademico, che per capacità professionale e riconosciuto prestigio, abbiano ben meritato nell’ambito delle finalità che persegue l’Associazione.
TITOLO V – ASSEMBLEA
Articolo 11
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 12
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, mediante la persona fisica a ciò delegata che non sia Consigliere di Amministrazione, o per procura rilasciata da altro Associato. Ogni Associato ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega.
Articolo 13
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata inviata agli Associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione.
Articolo 14
Perché l’Assemblea sia valida in prima convocazione occorre la presenza, anche per delega, di almeno i due terzi degli Associati. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero necessario, l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione dopo mezz’ora e si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 15
Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta degli Associati presenti e/o rappresentati per delega. In caso di parità di voti la proposta messa in discussione si ritiene respinta. Quando le deliberazioni abbiano per oggetto:
- modifiche allo Statuto;
- scioglimento dell’Associazione;
- fissazione della quota straordinaria di cui al secondo punto dell’art. 5
Le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due terzi degli Associati, anche per delega.
La nomina alle cariche sociali viene fatta a maggioranza relativa.
Nel caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di età.
Articolo 16
L’Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o da chi ne fa le veci. L’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente accertare la legittimazione all’intervento all’Assemblea, dirigere la discussione, sottoscrivere, con il Segretario, il verbale.
Articolo 17
L’Assemblea, che si riunisce in via ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un quarto degli Associati, ha i seguenti compiti:
- approvare il rendiconto di cassa dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvare la quota associativa annuale e la eventuale quota straordinaria prevista dall’art. 5;
- nominare i membri del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare su qualunque altra materia sia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO DI DIREZIONE
Articolo 18
L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 21 membri.
I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea nell’ambito dei rappresentanti designati dai singoli Associati. Su proposta del Consiglio, l’Assemblea può rinnovare un mandato anche per chi ha perso lo status di appartenenza ad azienda associata. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Articolo 19
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, sempre nell’ambito dei rappresentanti designati dagli Associati. I Consiglieri così eletti restano in carica fino alla prossima Assemblea.
Articolo 20
I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare.
Nei casi previsti dall’art. 6 il Consigliere che rappresenta l’Associato escluso o receduto decade automaticamente dalla carica.
Articolo 21
Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti. Un Vice Presidente, designato dal Consiglio d’Amministrazione, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Il Consiglio propone un Segretario Generale che l’Assemblea ratifica.
Articolo 22
Al Presidente o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l’uso della firma sociale libera.
Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e può adottare nei casi di assoluta urgenza i provvedimenti che reputa necessari e che spetterebbero al Comitato di Direzione, con l’obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per le relative deliberazioni.
Articolo 23
Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno.
Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio sarà fatta con avviso contenente l’ordine del giorno delle sedute, da comunicare almeno sette giorni prima ai Consiglieri e ai Sindaci Effettivi, salvi i casi di urgenza nei quali si può prescindere dalla osservanza di detto termine.
Per la validità delle delibere del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza e dei suoi membri.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio nomina un Segretario anche al di fuori dei propri membri.
Articolo 24
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà che non siano in modo tassativo riservate all’Assemblea degli Associati.
In particolare il Consiglio dovrà:
- predisporre il rendiconto di cassa dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, unitamente alla relazione annuale, da sottoporre all’Assemblea;
- proporre all’Assemblea la quota associativa annuale e la eventuale quota straordinaria di cui all’art. 5;
- convocare l’Assemblea;
- promuovere ogni possibile iniziativa tendente alla attuazione degli scopi dell’Associazione.
Articolo 25
Il Consiglio potrà nominare un Comitato di Direzione che coadiuverà il Presidente nell’attuazione delle delibere degli Organi sociali. Inoltre il Consiglio potrà delegare al Comitato suoi poteri ed attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione.
Il Comitato di Direzione è composto da un massimo di sette membri. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre gli altri membri vengono scelti tra i membri del Consiglio. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio. Il Presidente può delegare il Segretario Generale o uno dei due Vice Presidenti a presiedere il Comitato di Direzione. Funge da Segretario il Segretario Generale. Per la convocazione del Comitato vale quanto disposto all’art. 23.
Le adunanze del Comitato sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Articolo 26
Il Consiglio potrà accordare poteri di firma, con le limitazioni che riterrà opportune, ad altri membri del Consiglio stesso e al Segretario Generale.
Articolo 27
Delle adunanze e delle delibere del Consiglio e del Comitato si farà processo verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario, ed inviato ai membri del Consiglio e del Comitato, oltre che ai Sindaci effettivi.
TITOLO VII – COLLEGIO SINDACALE
Articolo 28
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea nell’ambito dei rappresentanti designati dai singoli Associati. Esso deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’Atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Nei casi previsti dall’art. 6 il Sindaco che rappresenta l’Associato escluso o receduto decade automaticamente dalla carica. I Sindaci effettivi devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato di Direzione.
Articolo 29
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un Sindaco effettivo, gli subentrerà il Sindaco supplente più anziano d’età. Il nuovo Sindaco resta in carica sino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 30
In caso di scioglimento dell’Associazione il residuo patrimoniale attivo verrà destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
REGOLAMENTO AMICI DELL’ASSOCIAZIONE
In conformità a quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto in merito ad una specifica categoria di Associati denominata “Amici dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa” viene emanato il seguente Regolamento:
- Con l’intento di favorire una più allargata presenza di Privati e liberi professionisti che desiderino partecipare alle attività dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, l’Assemblea degli Associati ha introdotto all’art. 4 dello Statuto Sociale la previsione di una speciale categoria di associati denominata “Amici dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa” che più brevemente viene definita “Amici dell’Associazione”.
- A tale titolo possono essere ammessi, su proposta del Presidente e ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione Privati e liberi professionisti che abbiano finalità compatibili con quelle perseguite dai Soci ordinari dell’Associazione – di cui alla previsione statutaria dell’art. 4 dello Statuto Associativo – e che siano interessati allo scopo sociale. La richiesta di adesione in qualità di “Amici dell’Associazione” postula la presenza di specifici requisiti di interesse culturale, di studio e di ricerca scientifica e professionale e l’adesione alle più generali finalità perseguite dall’Associazione nonché l’accettazione del presente regolamento da parte dei richiedenti.
- L’attività degli “Amici dell’Associazione” è volta ad affiancare l’azione di diffusione culturale che l’Associazione si propone nell’ambito delle proprie finalità statutarie, in conformità alle indicazioni che verranno espresse dal Presidente dell’Associazione anche su delega del Consiglio di Amministrazione.
- Gli “Amici dell’Associazione” non votano nelle Assemblee.
- La quota di adesione è stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
- Nei confronti degli Associati a titolo di “Amici dell’Associazione” non trova applicazione la previsione statutaria di cui all’art. 5 dello Statuto in ordine al secondo punto.
- Gli “Amici dell’Associazione” hanno diritto:
- a) di partecipare alle conferenze promosse dall’Associazione e alle manifestazioni pubbliche (convegni) non altrimenti riservate a speciali categorie di fruitori;
- b) di accedere alle pubblicazioni edite dall’Associazione a titolo gratuito;
- c) di usufruire delle stesse condizioni praticate ai soci ordinari per quelle pubblicazioni che vengono offerte a titolo oneroso;
- d) di partecipare ai corsi promossi dall’Associazione e dall’Università Cattolica che non siano riservati in via esclusiva ai collaboratori dei soci ordinari. Nel caso di iscrizione ai corsi verranno praticate le stesse condizioni riservate ai soci ordinari e verrà data preferenza di iscrizione agli “Amici dell’Associazione” rispetto ai non associati anche bancari;
- e) di presenziare alle assemblee dell’Associazione;
- f) di vedere menzionato il loro nome e la loro qualifica di “Amici dell’Associazione” in tutti gli atti e documenti in cui appaiono i Soci ordinari.
Per iniziativa del Comitato di Direzione gli “Amici dell’Associazione” possono:
- a) prendere parte agli incontri periodici dell’Osservatorio Monetario.La qualità di Associato a titolo di “Amici dell’Associazione” viene meno in caso di:a) recesso, da darsi anche senza il preavviso previsto per i Soci ordinari;
- b) mancata corresponsione della quota associativa;
- c) mancata osservanza del presente Regolamento;
- d) altri motivi che possano ledere il buon nome ed il prestigio dell’Associazione.
Per le esclusioni previste ai punti b), c) e d) è sufficiente la decisione del Presidente dell’Associazione.
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